Art. 115. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche,quali i seguenti: alinea così modificato dall'articolo 72 del D.Lgs. 3/08/2009 n. 106 in vigore dal 20/08/2009

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

c) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature.

2. (comma abrogato dall'articolo 72 del D.Lgs. 3/08/2009 n. 106 in vigore dal 20/08/2009)

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. (comma così modificato dall'articolo 72 del D.Lgs. 3/08/2009 n. 106 in vigore dal 20/08/2009)

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
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